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STATUTO

DENOMINAZIONE
Art. 1) E' costituita una libera Associazione denominato:
SARANDA - ONLUS
L'acronimo ONLUS dovrà essere usato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

SCOPO
Art. 2) L'Associazione è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto; essa, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:

a - aiutare i bambini, insieme alle loro famiglie, delle comunità dei paesi più poveri del mondo, attraverso la progettazione e l'attuazione di programmi di sviluppo sociale, sanitario e culturale;
b - aiutare la popolazione locale a costruire una propria autonomia socio-economica, facendola partecipare attivamente alla realizzazione dei progetti di sviluppo, proposti dall'associazione.
Le attività, tenuto conto del divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, possono essere organizzate dall'Associazione direttamente o in collaborazione con altri enti, persone ed istituzioni pubblici o privati.

SEDE
Art. 3) L'Associazione ha sede sociale a Milano, in via Broletto 39.

DURATA
Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO
Art. 5) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: a - dalle quote e contributi dei soci;
b - dai contributi volontari di partecipazione e dalle liberalità da parte di persone, enti e società pubbliche o private;
c - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie.

SOCI
Art. 6) I soci possono essere persone fisiche o giuridiche.
La qualifica di socio implica l'accettazione incondizionata dello statuto dell'associazione. I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) Soci fondatori : sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e tutti coloro ai quali sia attribuita tale qualifica dal consiglio direttivo entro trenta giorni dalla costituzione; b) Soci ordinari : sono coloro che, avendone fatta domanda sono accettati ti dal consiglio direttivo;
c) Soci benemeriti : il consiglio direttivo può nominare soci benemeriti coloro che abbiano sostenuto la valorizzazione dell'associazione con opere di particolare rilevanza quali: la frequenza e l'attività di sostegno o il contributo finanziario.
La quota associativa annuale è determinata dal consiglio direttivo. Sara tenuti al suo pagamento i soci fondatori e quelli ordinari.
La qualifica di socio si perde per morosità o par indegnità a seguito di comportamenti gravemente lesivi dell'interesse dell'Associazione. La esclusione deve in ogni caso essere deliberata con deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il presidente e i vice-presidenti
d) il tesoriere
e) il revisore dei conti.

ASSEMBLEA
Art. 7) L'assemblea è costituita dai soci appartenenti alle varie categorie ed è ordinaria o straordinaria. Tutti i soci, fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte e garantire l'effettività del rapporto medesimo e con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, hanno diritto di voto.
L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ad essa vengono sottoposti:
a - la relazione del consiglio direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
b - il bilancio dell'esercizio sociale;
c - l'eventuale nomina del. Consiglio direttivo;
d - gli argomenti che siano deliberati. dal Consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e' sullo scioglimento- dell'Associazione ed e convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Per la validità della deliberazione delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza di oltre la metà dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si terrà indetta in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa. Per le assemblee straordinarie aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio direttivo con preavviso di almeno venti giorni prima della data stabilita e tutti i soci. Il Consiglio direttivo ha facoltà di indire le assemblee anziché mediante riunione dei soci, mediante referendum per corrispondenza.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.8) L'Associazione e retta da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, di cui almeno la maggioranza eletti tra i soci fondatori o i soci ordinari con più di cinque anni di anzianità, che durano in carica tre anni. I membri dei consiglio direttivo sono rieleggibili. Al consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione con facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti o a terzi.
Art. 9) II consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente, due vice presidenti e un tesoriere.
Art. 10) II presidente, o in sua assenza i vice presidenti in ordine di età, rappresentano legalmente l'Associazione. Il consiglio potrà altresì delegare al Tesoriere la firma per le operazioni bancarie. Art. 11) II Consiglio è convocato dal presidente o dai vice presidenti. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Esso è presieduto dal presidente o da un vice presidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Art. 12) II Consiglio definisce le categorie dei soci e le relative quote associative; può stabilire un regolamento dell'associazione e modificarlo.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 13) L'assemblea elegge a sua scelta un revisore o un collegio dei revisori di tre membri scelti anche tra i soci, ma comunque non tra i membri del consiglio direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 14) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto annuale, obbligatoriamente predisposto dal consiglio direttivo, è esaminato dal tesoriere che ne riferisce all'assemblea.
Art. 15) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

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